La disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo è stata nuovamente modificata dal D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/08/2026.
Il legislatore ha introdotto, con decorrenza retroattiva dal 01/01/2026, le seguenti novità:
- abolizione, per i veicoli immatricolati entro il 31/12/2024 ma assegnati o riassegnati dal 01/07/2025, del criterio basato sul “valore normale al netto dei chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro”;
- applicazione del valore convenzionale, determinato mediante l’aliquota corrispondente al quantitativo di emissione di CO2 del veicolo;
- maggiorazione del 50% del valore del fringe benefit auto dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione;
- maggiorazione del 5% del valore del fringe benefit qualora il veicolo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
Pertanto, con l’elaborazione delle paghe di settembre, lo Studio applicherà la nuova normativa nei casi interessati.
Successivamente, con le paghe di dicembre, lo Studio effettuerà il conguaglio ricalcolando gli importi corretti con decorrenza 01/01/2026.
