Il 7 aprile 2026 entra in vigore la legge n. 34/2026, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”. La nuova normativa prevede numerose misure di diretto impatto sul mondo del lavoro, alcune con rilevanti conseguenze (anche penali) per i datori di lavoro in caso di mancata attuazione. Di seguito, le principali norme di interesse per i datori di lavoro in vigore dal 07/04/2026.
SICUREZZA NEL LAVORO AGILE – L’art. 10 della Legge n. 34/2026 disciplina gli obblighi in tema di salute e sicurezza per le prestazioni di lavoro in modalità agile, introducendo delle sanzioni.
Infatti, la norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite un’informativa scritta che deve essere consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale e nella quale devono essere individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 euro a 5.200 euro) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui questi omettano di adempiere a tale obbligo informativo.
RIFORMA DELL’ARTIGIANATO – L’art. 15 della Legge n. 34/2026 conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell’artigianato, attualmente regolata dalla legge quadro n. 443/1985.
L’utilizzo di riferimenti all’artigianato nella pubblicità e nella vendita sarà riservato esclusivamente alle imprese iscritte all’apposito Albo (sanzione in vigore dal 7/04/2026 pari all’1 % del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni singola violazione).
