In data 3/04/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 616, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito espressamente che la liquidazione mensile al lavoratore del rateo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in caso di ispezione, sarà ricondotta ad “elemento retributivo” con conseguente assoggettamento della somma erogata alla ordinaria contribuzione INPS e costringendo il datore di lavoro ad accantonare nuovamente il TFR.
In particolare, secondo l’INL tale divieto deriva dal fatto che un accordo sull’anticipazione del TFR può avere ad oggetto solo il TFR “maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute sul piano contributivo”.
Infine, la nota dell’INL prevede che il personale ispettivo, nei casi di indebita erogazione mensilizzata del TFR, dovrà, attraverso il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 124/2004, intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate. In caso di mancata ottemperanza della disposizione, è applicata la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 euro.