Jobs Act: in vigore i primi due Decreti attuativi

Il 20 Febbraio 2015 sono stati approvati in via definitiva i primi due decreti legislativi del Jobs Act, in tema di Contratto a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti e di Ammortizzatori Sociali.

I testi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2015 ed entrati in vigore il giorno successivo.

Di seguito illustriamo brevemente le principali novità introdotte.

 

  1. Lgs. 23/2015 – Contratto a tutele crescenti

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dal 7 Marzo 2015, viene applicata una nuova disciplina in caso di licenziamenti individuali e collettivi.

Per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato, la normativa applicabile non verrà modificata e i lavoratori continueranno a godere delle tutele precedentemente stabilite.

Deroga a tale principio: l’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 23/2015 prevede che le nuove tutele crescenti siano applicate anche ai contratti a tempo determinato e di apprendistato convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente al 7 Marzo 2015.

Per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata: in questo caso il datore di lavoro offre una somma di denaro, esente da tassazione e da contribuzione; in caso di accettazione da parte del lavoratore, egli rinuncia alla causa.

 

Aziende con più di 15 lavoratori

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.

La reintegra viene prevista esclusivamente nei casi di licenziamenti:

  • Discriminatori;
  • Nulli;
  • Intimati in forma orale;
  • Disciplinari, solo in caso di accertata insussistenza del fatto materiale contestato.

 

Aziende con meno di 15 lavoratori

Per le piccole imprese, la reintegra rimane solamente nel caso di licenziamenti nulli, discriminatori, intimati in forma orale e disciplinari (ove non sussista il fatto contestato).

In tutti gli altri casi, è prevista un’indennità risarcitoria crescente, pari ad una mensilità per anno di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità.

 

Aziende che superino i 15 lavoratori dal 7 Marzo 2015

Per le Aziende che superino la soglia dei 15 lavoratori, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del Decreto, la legge prevede espressamente che, anche ai lavoratori già in forza presso di essa, venga applicata la nuova normativa relativa alle tutele crescenti.

 

 

  1. Lgs. 22/2015 – Modifiche in materia di Ammortizzatori Sociali in caso di Disoccupazione

 

NASPI

Viene introdotta la NASPI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) che dal 1° maggio 2015 sostituisce ASPI e mini-ASPI, e si applica a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno accumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro, mentre l’ammontare dell’indennità è commisurata alla retribuzione, con un massimale di € 1.300.

 

ASDI

Viene introdotto sperimentalmente, solo per il 2015, l’ASDI (assegno di disoccupazione) riconosciuto a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizione di particolare necessità. Viene erogato per un massimo di 6 mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita.

 

DIS-COL

Per i co.co.co. (iscritti alla Gestione Separata INPS) viene introdotta l’indennità di disoccupazione Dis-Col.

La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate, con un massimo di 6 mesi, e prevede quale requisito almeno 3 mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno precedente all’evento di disoccupazione.