Attiva la piattaforma informatica INPS per “I nuovi voucher”

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito le indicazioni operative per l’utilizzo e la gestione delle “prestazioni occasionali” (che sostituiscono i precedenti “voucher”) introdotte dall’art. 54 bis della Legge 96/2017.  La disposizione normativa consente agli utilizzatori (datori di lavoro) di acquisire prestazioni di lavoro occasionale dai prestatori (lavoratori) secondo due distinte modalità di utilizzo:

* Libretto Famiglia, riservato a famiglie/persone fisiche/privati cittadini per attività quali: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare;

* Contratto di prestazione occasionale, destinato a tutti gli altri utilizzatori che hanno alle loro dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (imprese, professionisti, condomini, associazioni, fondazioni, ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole con precipue regolamentazioni).

Al di là dell’”assonanza” tale contratto non va a sostituire o modificare il lavoro occasionale disciplinato dall’art. 2222 c.c.

DISCIPLINA GENERALE

Sono considerate prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti. Ai fini della verifica di tale limite sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti (in pratica se si impiegano solo detti lavoratori il limite sale a euro 6.667 netti):

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • studenti con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ex art.. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno reddito);

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi non superiori a 2.500 euro netti. Inoltre la durata della prestazione non può superare il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Il prestatore non deve avere in corso o aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’utilizzatore.

Vantaggi

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Diritti del lavoratore

Il prestatore ha diritto all’assicurazione INPS con iscrizione alla Gestione separata, all’assicurazione INAIL, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Registrazione sulla piattaforma informatica INPS

Per l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori (imprese e famiglie) e i prestatori (lavoratori) devono essere preventivamente registrati sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS, disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Servizi / Prestazioni di Lavoro Occasionale”.

Gli utilizzatori dovranno pagare le somme dovute tramite modello F24 con le causali appositamente istituite o, per le sole famiglie anche presso gli uffici postali.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I lavoratori dovranno, in particolare, indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’INPS provvederà, entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore medesimo.

In caso di mancata indicazione dell’IBAN, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con trattenuta di € 2,60 a carico del lavoratore.

LIBRETTO FAMIGLIA

Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per le famiglie/persone fisiche

Le famiglie/persone fisiche dovranno acquistare, attraverso la “piattaforma informatica INPS”, un Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali. Il pagamento del Libretto Famiglia avviene tramite piattaforma informatica oppure presso gli uffici postali. È possibile effettuare i pagamenti anche utilizzando il modello F24.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 8 euro netti (corrispondenti a 10 euro lordi) per compensare prestazioni di durata non superiore ad 1 ora. Attraverso la “piattaforma informatica INPS”, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica dovrà comunicare all’INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta, ossia i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

PRESTO

Procedura di attivazione delle prestazioni occasionali per i Datori di Lavoro

Per poter utilizzare prestatori occasionali è necessario, innanzitutto, essere in regola con il D.Lgs. 81/2008, ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro netti, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Il lavoratore riceve contestuale notifica della dichiarazione tramite SMS o posta elettronica. Per tali utilizzatori il valore orario delle prestazioni è di 9 euro netti (corrispondenti a 12,41 euro lordi), ed è previsto un compenso minimo di 36 Euro netti.

Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali

  • imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (media del semestre);
  • imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti elencati al comma 8;
  • imprese edili e dei settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

PAGAMENTO

L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, provvede al pagamento dei compensi con accredito sul conto corrente o bonifico bancario presso gli uffici postali e all’accredito dei contributi previdenziali ed assistenziali.

SANZIONI

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite dell’importo di 2.500,00 euro netti o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.