Con il D.Lgs. 24/2023 è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni commesse in azienda.
Il “whistleblowing” è, infatti, il canale attraverso cui i lavoratori – siano essi subordinati, collaboratori, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza – possono segnalare “internamente” o “esternamente” le informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro o collaborazione e nel cui ambito potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Attualmente, è previsto l’obbligo – dal 17/12/2023 – di istituire il sistema di whistleblowing per le aziende private che:
- nell’ultimo anno hanno impiegato almeno 50 lavoratori subordinati;
- operano nei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, delle tutele dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti.
- adottano i modelli di gestione e organizzazione 231/2001.
Il D.Lgs. 24/2023 impone, infine, all’amministrazione o all’ente che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di inviare l’informativa alle organizzazioni sindacali che firmano il contratto collettivo applicato in azienda.