Congedi parentali, di maternità e di paternità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 105/2022, è stata attuata una riforma organica in materia di congedi di maternità e di paternità apportando modifiche al D.Lgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico sulla maternità e sulla paternità).

Di seguito si illustra sinteticamente il nuovo quadro normativo.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO PER LAVORATORI DIPENDENTI – Il congedo di paternità obbligatorio è pari ad un periodo di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo):

  • fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino a 5 mesi successivi alla nascita;
  • non frazionabili ad ore utilizzabili anche in modo non continuativo;
  • fruibili anche in caso di morte prenatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
  • fruibili anche dal padre adottivo o affidatario;
  • fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo;
  • retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione.

Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo con un preavviso di almeno 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione di tale congedo  per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, il padre che ha fruito del congedo di paternità ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al periodo di preavviso.

CONGEDO PARENTALE PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI – A partire dal 13/08/2022 il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) spetta al genitore fino al 12esimo anno di vita di ciascun figlio (e non più fino al 6° anno di vita).

Per tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, e per un periodo massimo complessivo tra genitori pari a 9 mesi, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • ad entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.

Al genitore solo (per morte dell’altro genitore o per abbandono del figlio dell’altro genitore, per affidamento esclusivo, per non riconoscimento del figlio), il congedo parentale spetta per un periodo indennizzabile di 9 mesi.

Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino o dall’affidamento dello stesso e non oltre la maggiore età.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi, è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera fino al 12esimo anno di vita del figlio (e non più fino all’8° anno di vita) a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si evidenzia che, secondo la nuova formulazione dell’art. 34 T.U., i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e prevedono la maturazione di ferie, riposi e mensilità aggiuntive.

CONGEDO PARENTALE PER I GENITORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – Il Decreto ha, inoltre, disposto la possibilità di fruire del congedo parentale entro il 12esimo anno (e non più entro il 3° anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più di 6 mesi). Restano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per poter fruire del congedo parentale.

MATERNITA’ DELLE LAVORATRICI AUTONOME  – Il Decreto ha previsto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto in presenza di un  accertamento  medico della ASL.

CONGEDO PARENTALE PER I GENITORI LAVORATORI AUTONOMI – Il Decreto ha innovato anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi, riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.