Decreto Ristori bis

In data 9 novembre 2020 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis) che ha introdotto ulteriori misure, in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 7) – L’art. 7 ha disposto la sospensione dei versamenti in scadenza il 16/11/2020 relativi alle ritenute alla fonte (IRPEF sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati), alle trattenute di addizionale regionale e comunale, e ai versamenti relativi all’IVA.

Tale sospensione si applica nei confronti dei soggetti:

  • che esercitano le attività economiche di cui all’art. 1 del DPCM del 03/11/2020: palestre, piscine, musei e mostre con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitano le attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità o massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate come “zone rosse” o “zone arancioni” di cui all’art. 2 e 3 del DPCM del 03/11/2020;
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate come “zone rosse” di cui all’art. 3 del DPCM del 03/11/2020.

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI (art. 11) – L’art. 11 ha disposto la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) in scadenza il 16/11/2020; sono esclusi dalla sospensione i premi INAIL.

Tale sospensione si applica nei confronti dei soggetti:

  • che appartengono ai settori individuati nell’Allegato 1;
  • che appartengono ai settori individuati nell’Allegato 2 aventi unità produttive o operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate come “zone rosse” di cui all’art. 3 del DPCM del 03/11/2020.

I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

AI LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020 SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE (art. 12) – L’art. 12 prevede che i trattamenti di cassa integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 09/11/2020.

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN ZONA ROSSA (art. 13) – L’art. 13 stabilisce che nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, classificate come “zone rosse”, i lavoratori dipendenti genitori di alunni frequentati scuole secondarie di primo grado in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza (e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile) hanno diritto, alternativamente all’altro genitore, ad astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Tale congedo straordinario, retribuito al 50%, sarà corrisposto previo inoltro all’INPS della domanda.

BONUS BABY SITTING (art. 14) – L’art. 14 stabilisce che nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, classificate come “zone rosse”, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata genitori di alunni frequentati scuole in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza (e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile) hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 1.000,00 euro.