Rinnovato il CCNL Commercio e Terziario ConfCommercio

In data 30 marzo 2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL Commercio e Terziario ConfCommercio, decorrente dal 1° aprile 2015 e con scadenza il 31 dicembre 2017.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte.

 

Aumenti contrattuali

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Aumenti riparametrati  Decorrenza 1.4.2015  Decorrenza 1.11.2015  Decorrenza 1.6.2016  Decorrenza 1.11.2016  Decorrenza 1.8.2017  Totale 
Quadri 26,04 26,04 26,04 27,78 41,67 147,57
I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93
II 20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,98
III 17,34 17,34 17,34 18,50 27,75 98,28
IV 15 15 15 16 24 85
V 13,55 13,55 13,55 14,46 21,68 76,80
VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,94
VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,03
I categoria 14,16 14,16 14,16 15,10 22,86 80,24
II categoria 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36

 

Elemento economico di garanzia

 

L’elemento economico di garanzia, introdotto dall’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011, è un importo da corrispondere ai lavoratori in caso di assenza di accordi di secondo livello, territoriali o aziendali.

Tale elemento economico spetta ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti, in forza al 31 ottobre 2017, con anzianità aziendale di almeno 6 mesi, e verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017, nei seguenti importi:

Quadri, I e II livello  III e IV livello  V e VI livello 
Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro 80 euro 65 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro 90 euro 75 euro

 

Contratto a tempo determinato

 

Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non potrà superare il 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

In una singola unità produttiva potrà essere sforata la percentuale del 20%, ma nel limite massimo del 28% dell’organico a tempo indeterminato, sempreché il limite del 20% venga rispettato come valore medio calcolato su tutte le unità produttive dell’azienda.

 

Contratto a tempo determinato nelle località turistiche

Per le Aziende situate in località turistiche, al fine di gestire i picchi di lavoro, le parti stipulanti hanno stabilito che le conseguenti assunzioni a tempo determinato

  • sono riconducibili al carattere della stagionalità,
  • rimanendo quindi escluse dalle limitazioni percentuali in materia di contratti a termine.

Attenzione: l’ipotesi di accordo demanda alla contrattazione territoriale l’individuazione delle citate località a vocazione turistica.

 

Contratto a tempo determinato a sostegno dell’occupazione

 

Viene introdotta una specifica forma di contratto a tempo determinato, il quale si applica ai seguenti destinatari:

  • soggetti svantaggiati, così come individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 800/2008;
  • coloro che hanno terminato il periodo di apprendistato presso un’altra azienda, la quale ha cessato il rapporto col lavoratore al termine di tale periodo;
  • coloro i quali abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito, a prescindere dall’età o dalla qualifica professionale.

In caso di assunzione a termine di 12 mesi, tali lavoratori potranno essere inquadrati a due livelli inferiori per i primi sei mesi e ad un livello inferiore per i restanti sei mesi.

Qualora l’Azienda trasformi il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore potrà essere inquadrato ad un livello inferiore a quello per cui è stato assunto anche per i 24 mesi successivi alla conversione del contratto.

 

Orario di Lavoro

 

Viene modificata la disciplina della flessibilità dell’orario di lavoro, la quale prevede la possibilità di alternare settimane di aumento dell’orario normale di lavoro, compensandole con settimane ad orario di lavoro ridotto.

In particolare, viene prevista la possibilità di superamento dell’orario contrattuale, sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane, con il recupero delle stesse in un periodo non superiore a 12 mesi.

 

Contratto di apprendistato

 

In riferimento alla durata del periodo di prova, viene stabilito che esso non potrà essere superiore a quello stabilito per il lavoratore qualificato, inquadrato nel medesimo livello iniziale di assunzione.

Indichiamo, a titolo riepilogativo, i periodi massimi per i singoli livelli di inquadramento:

 

LIVELLO PERIODO
Quadri e I° Livello 6 mesi di calendario
2° e 3° livello 60 giorni di effettivo lavoro
4° e 5° livello 60 giorni di effettivo lavoro
6° e 7° livello 45 giorni di effettivo lavoro

 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante risulti scaduto nei 36 mesi precedenti. Le suddette limitazioni non saranno applicate nel caso in cui nei tre anni precedenti siano scaduti meno di cinque contratti di apprendistato.

 

Fondo EST e/o Qu.A.S.

 

A partire dal 1° aprile 2015, in caso di omissione del versamento delle quote di contribuzione al Fondo EST e/o al Qu.A.S., l’Azienda sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad € 16 lordi (Fondo EST) e/o € 37 lordi(Qu.A.S.) per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.