In data 12/12/2022, è stato sottoscritto un Accordo ponte per i lavoratori dipendenti delle imprese dei settori del commercio che dispone la corresponsione nel 2023 di somme a titolo di una tantum e di anticipo sui futuri aumenti.
ACCORDO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI
Il Protocollo ha disposto, dal 01/04/2023, l’erogazione di una somma a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, come di seguito indicato:
Livello | Acconto su futuri aumenti contrattuali dal 01/04/2023 |
Q | 52,08 euro |
I | 46,92 euro |
II | 40,58 euro |
III | 34,69 euro |
IV | 30,00 euro |
V | 27,10 euro |
VI | 24,33 euro |
VII | 20,83 euro |
Nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti deve essere considerato il livello di inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
UNA TANTUM
Il Protocollo ha stabilito, inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di una tantum a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (cioè alla data del 12/12/2022), come di seguito indicato:
Livelli | Dal 01/01/2023 | Dal 01/03/2023 |
Q | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
Tale somma sarà riproporzionata in rapporto:
• all’anzianità di servizio maturata durante il periodo da 01/2020 a 12/2022,
• alla percentuale part time.
Inoltre, tale somma sarà esclusa dalla base di calcolo del TFR.
ASSORBIMENTO
Gli aumenti (acconti su futuri aumenti contrattuali e una tantum) possono essere assorbiti in caso di attribuzione di superminimo assorbibile.