Sintesi su Lavoro Accessorio – Voucher

LAVORO ACCESSORIO/VOUCHER

-aggiornato con D.Lgs. 185/2016 e Circolare n. 1/2016 Ispettorato Nazionale Del Lavoro-

Viene definito lavoro accessorio la prestazione di lavoro che rientra nei seguenti limiti economici:

  • buoni lavoro/voucher a favore del lavoratore in misura massima pari a € 7.000 netti (€ 9.333 lordi) nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) con riferimento alla totalità dei committenti; il lavoratore può sommare più committenti purché nell’anno non percepisca più di € 7.000 netti;

  • i committenti imprenditori commerciali o professionisti possono erogare buoni di lavoro/voucher nel limite di € 2.020 netti (€ 2.693 lordi) con il singolo lavoratore.

Il pagamento avviene tramite i “buoni lavoro” o voucher il cui valore di € 10 corrisponde a € 7,50 netti per il prestatore e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.

 

Attenzione

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, il versamento dei contributi INPS e la copertura assicurativa presso l’INAIL, ma non danno diritto alla disoccupazione, maternità, malattia e assegni familiari.

VANTAGGI

  • per il datore di lavoro: può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza stipulare alcun tipo di contratto.

  • Per il lavoratore: può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da imposizioni fiscali e non va ad incidere sullo stato di disoccupazione / inoccupazione. I percettori di prestazioni integrative del reddito (cassaintegrati, indennità di disoccupazione Aspi, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità) possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di € 3.000 netti per anno civile.

 

DIVIETI

  • E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

DOVE ACQUISTARLI

I committenti imprenditori e professionisti (possessori di Partita IVA) possono acquistare i voucher attraverso:

  • i tabaccai convenzionati;

  • il servizio internet banking di Intesa SanPaolo;

  • le Banche popolari abilitate;

  • la procedura telematica INPS.

I committenti non imprenditori o professionisti (es. lavoro domestico – colf), potranno rivolgersi anche agli Uffici Postali.

 

COME ATTIVARLI

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il committente deve attivare i voucher, nei seguenti modi:

  1. all’INPS, collegandosi al sito www.inps.it o telefonando al numero verde 803.164 da telefono fisso o al 06.164164 da cellulare – seguendo le indicazioni dell’operatore;

  2. inviando un’e-mail alla competente Direzione del Lavoro agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (nuovo obbligo previsto per imprenditori e professionisti, esclusi condomini e lavoro domestico).

SANZIONI

La violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva alla competente Direzione del Lavoro comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 Euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la violazione.
Nel caso in cui non vengano effettuate nè la comunicazione preventiva all’INPS nè l’e-mail preventiva alla Direzione del lavoro competente, verrà applicata maxisanzione per lavoro nero.

Inoltre il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita ai voucher riscossi e non ancora riscossi nell’anno solare, ricevuti dallo stesso o da altri committenti.

L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.