Comparto Funzioni Centrali

In data 27/01/2025 l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024.

L’accordo, oltre ad introdurre importanti modifiche a livello retributivo, ha ridefinito alcuni istituti contrattuali (orario di lavoro, ferie, preavviso, permessi per visite mediche, ecc.…).

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO (art. 18) –In via sperimentale, le Amministrazioni possono articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni.

L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria.

Tuttavia, tale articolazione comporterà un riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dal CCNL.

PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA (art. 19) –È stato prorogato al 30 giugno 2026 il termine per l’effettuazione delle progressioni verticali in deroga.

PERMESSI PER VISITE MEDICHE (art. 22) –È stata introdotta maggiore tutela nei confronti dei dipendenti ultrasessantenni.

Infatti, rispetto alle 18 ore annuali riconosciute ai dipendenti per l’espletamento di visite mediche, fruibili su base sia giornaliera che oraria, è stata introdotta una novità per i dipendenti ultrasessantenni, ai quali sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali di permessi.

PREAVVISO (art. 28) – L’accordo ha introdotto una novità per quanto riguarda la decorrenza del termine di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, ha previsto che i termini di preavviso pari a:

  • 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni,
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni,
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni

decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato previsto che durante il periodo di preavviso è possibile godere delle ferie.

INCREMENTO RETRIBUTIVO (art. 30 e 31) – Gli stipendi tabellari sono incrementati dal 01/01/2024 dei seguenti importi mensili lordi per 13 mensilità:

Area Dal 01/01/2024
Elevate professionalità 193,90
Funzionari 155,10
Assistenti 127,70
Operatori 121,40

L’anticipazione di cui all’art. 47bis co. 2 del D.Lgs. 165/2001 (c.d. IVC) e l’erogazione corrisposta ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2023 (Anticipo Rinnovo Contratti Pubblici) costituiscono entrambe anticipazione di quanto dovuto per l’anno 2024.

Tali aumenti hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64, comma 7, del CCNL 12/02/2018, sull’indennità in caso di decesso ai sensi dell’art 2112 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

Tali benefici economici sono computati a fini previdenziali, con le stesse decorrenze ed importi, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso, e dell’indennità in caso di decesso (art 2112 c.c.), si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.