Oggetto: Decreto Lavoro
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 62 (c.d. Decreto Lavoro) che ha introdotto novità in materia di lavoro, di seguito riportate.
BONUS DONNE (art. 1) – Il Decreto ha previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 650 euro su base mensile con riferimento a ciascuna lavoratrice assunta dal 01/01/2026 al 31/12/2026 con contratto a tempo indeterminato (escluso il rapporto di lavoro domestico e il contratto di apprendistato) per un massimo di:
- 24 mesi per assunzioni di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- 24 mesi per assunzioni di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ex art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014;
- 12 mesi per assunzioni di donne appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ex art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
È prevista una maggiorazione dell’esonero fino ad un massimo di 800 euro mensili qualora le lavoratrici siano residenti nelle regioni della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
BONUS GIOVANI (art. 2) – Il Decreto ha previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 500 euro su base mensile con riferimento a ciascun lavoratore assunto dal 01/01/2026 al 31/12/2026 con contratto a tempo indeterminato per assunzioni di giovani che, alla data di assunzione non hanno compiuto il 35esimo anno di età, non devono aver compiuto i 35 anni per un massimo:
- 24 mesi per lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- 24 mesi per lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f), g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ex art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014;
- 12 mesi per assunzioni di lavoratori appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ex art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
È prevista una maggiorazione dell’esonero fino ad un massimo di 650 euro mensili qualora i lavoratori siano residenti nelle regioni della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
| SGRAVIO | ESONERO | BENEFICIARI | CONDIZIONI |
| BONUS DONNE | 100% dei contributi con max 650,00 euro al mese per 24 mesi | Donne | Prive di impiego da almeno 24 mesi |
| BONUS DONNE | 100% dei contributi con max 650,00 euro al mese per 24 mesi | Donne | Prive di impiego da almeno 12 mesi + Svantaggiate (Reg. UE 651/2014 lett b-g): b) abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, c) non possegga un diploma di scuola media superiore o professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) abbia superato i 50 anni di età; e) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; g) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
| BONUS DONNE | 100% dei contributi con max 650,00 euro al mese per 12 mesi | Donne | Svantaggiate (Reg. UE 651/2014 lett. a-g): a) non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, b) abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, c) non possegga un diploma di scuola media superiore o professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) abbia superato i 50 anni di età; e) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; g) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
| BONUS GIOVANI | 100% dei contributi con max 500,00 euro al mese per 24 mesi | Under 35 | Privi di impiego da almeno 24 mesi |
| BONUS GIOVANI | 100% dei contributi con max 500,00 euro al mese per 24 mesi | Under 35 | Privi di impiego da almeno 12 mesi + Svantaggiati (Reg. UE 651/2014 lett. c, e, f, g): c) non possegga un diploma di scuola media superiore o professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; e) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; g) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
| BONUS GIOVANI | 100% dei contributi con max 500,00 euro al mese per 12 mesi | Under 35 | Svantaggiati (Reg. UE 651/2014 lett. a, b, c, e, f, g): a) non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, b) abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, c) non possegga un diploma di scuola media superiore o professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; e) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; g) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. |
STABILIZZAZIONE (art. 4) – Il Decreto ha previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 01/08/2026 al 31/12/2026 di contratti instaurati entro il 30/04/2026. Tale esonero ha una durata massima di 24 mesi nel limite di 500 euro mensili. Alla data di trasformazione, il lavoratore non deve aver compiuto i 35 anni e non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa.
A differenza degli esoneri di cui agli artt. 1 e 2, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione europea per la piena applicabilità.
DISPOSIZIONI PER CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO (art. 6) – Il Decreto ha previsto un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro per ciascuna azienda in possesso delle certificazioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 184/2025. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO (art. 7) – Infine, il legislatore ha rafforzato il riferimento al trattamento economico complessivo (TEC) quale parametro di riferimento nelle verifiche sul corretto trattamento retributivo.
Ha, infatti, stabilito che la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del “salario giusto”, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo (TEC) adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
INFORMATIVA CODICE CNEL (art. 11) – Il legislatore ha previsto un ulteriore obbligo informativo in capo al datore di lavoro. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore il codice alfanumerico assegnato al contratto collettivo (codice CNEL).
