Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore, per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori intermittenti e i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni) assunti a partire da tale data, il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025, art. 1, co. 204). La nuova disciplina determina l’adesione piena e irrevocabile alla forma pensionistica collettiva di riferimento (c.d. fondo negoziale) sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia esplicita del lavoratore entro 60 giorni. L’adesione automatica comporta la destinazione al fondo del TFR maturando nonché il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure stabilite dagli accordi collettivi applicati.
È necessario distinguere i soggetti, assunti dopo il 1° luglio 2026, interessati a questa nuova normativa:
- Lavoratori di prima occupazione: se entro 60 giorni il lavoratore non esprime una scelta esplicita, scatta l’adesione automatica al fondo negoziale (TFR + quota azienda + quota dipendente) dalla data di assunzione.
- Lavoratori non di prima assunzione che avevano lasciato il TFR in azienda: non opera alcuna adesione automatica e il TFR continua a restare in azienda, a meno che il lavoratore non decida volontariamente e in modo esplicito di aderire ad un fondo pensione.
- Lavoratori non di prima assunzione già iscritti ad un fondo: se entro 60 giorni non comunicano esplicitamente la volontà di far confluire i versamenti nel loro vecchio fondo, scatta l’adesione automatica al fondo negoziale.
Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, deve fornire un’informativa chiara e tracciabile che illustri gli accordi collettivi, il funzionamento dell’adesione automatica, il fondo di destinazione e la modulistica per esercitare la scelta.
La non corretta effettuazione degli adempimenti comporta, oltre alle sanzioni amministrative (da 250 a 1.500 euro), anche responsabilità civile e risarcitoria a carico del datore di lavoro. Il dipendente può agire in giudizio (per mala gestio) e ottenere l’invalidazione dell’iscrizione. In caso di soccombenza, l’azienda dovrà rispristinare il TFR in azienda, rimborsare le trattenute operate sulla busta paga e, qualora il fondo abbia generato rendimenti negativi, risarcire il “danno differenziale” subito dal lavoratore rispetto alla rivalutazione legale del TFR.
Infine, la legge prevede la portabilità del contributo datoriale dal 31 ottobre 2026. Pertanto, in base alla nuova normativa, il dipendente, decorsi due anni dall’iscrizione, ha il diritto di trasferire la propria posizione verso qualsivoglia forma pensionistica da lui prescelta (comprese quelle commerciali offerte da banche o assicurazioni) mantenendo l’obbligo del contributo del datore di lavoro previsto dal fondo negoziale.
