Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni

A decorrere dal 12 marzo 2016 sarà operativa la nuova procedura per comunicare le dimissioni, così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.

Il lavoratore per rassegnare le dimissioni dovrà:

      richiedere all’INPS, se ancora non in suo possesso, il codice PIN;
      accedere, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
      compilare il form che, per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte compilato;

      trasmettere il modulo di dimissioni alla DTL (Direzione Territoriale  del Lavoro) competente e al datore di lavoro.

In alternativa il lavoratore potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazioni sindacali, ente bilaterale, Consulenti del Lavoro ecc.).

Tale procedura sarà obbligatoria ai fini dell’efficacia delle dimissioni e anche a fronte di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si ricorda che la nuova procedura viene esclusa per le dimissioni/risoluzione consensuale in sede protetta, recesso durante il periodo di prova, per il lavoro domestico e per le lavoratrici /lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino (che dovranno ancora essere convalidate presso la DTL).