Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in condivisione con il Ministero del Lavoro, con nota n. 109 del 27/01/2022 ha fornito ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ) relativi all’applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21/12/2021, come stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021.

In base a tale nota, sono esclusi dall’obbligo di preventiva comunicazione:

  • gli enti del terzo settore,
  • le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale,
  • il procacciatore d’affari occasionale,
  • la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici,
  • i lavoratori occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale,
  • i lavoratori dello spettacolo,
  • le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti,
  • le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore delle ASD e SSD,
  • gli studi professionali.

Alleghiamo la nota n. 109 del 27/01/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-ML-INL-prot-109-27012022-comunicazione-lavoratori-occasionali-ulteriori-chiarimenti.pdf