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Con comunicazione del 23/04/2025, lo SNA ha comunicato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in libera gestione libera. Il contratto decorre dal 01/05/2025 e scade il 30/04/2029 per la sola parte economica e il 31/12/2030 per la parte normativa.
Di seguito le principali novità.
INCREMENTO RETRIBUTIVO
L’accordo ha previsto la corresponsione di un incremento retributivo da corrispondersi dal 1° maggio 2025, come di seguito indicato:
Categoria | Aumenti dal 01/05/2025 |
Quadro | 170,93 Euro |
Capoufficio | 120,93 Euro |
1° Categoria | 87,43 Euro |
2° Categoria | 94,96 Euro |
3° Categoria | 79,96 Euro |
4° Categoria | 215,97 Euro |
UNA TANTUM
Per compensare il periodo di carenza contrattuale, le parti hanno stabilito l’erogazione, a favore del personale in forza alla data del 05/03/2025, di un importo forfettario a titolo di una tantum pari a 300,00 Euro, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025.
Tale somma dovrà essere riproporzionata in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2025, nonché per i lavoratori part time e per gli apprendisti.
ENTE BILATERALE
La contribuzione all’Ente Bilaterale EBISEP è stabilita nella misura complessiva del 1,75%, (in precedenza pari all’1,25%) calcolato sull’imponibile previdenziale per 14 mensilità, suddivisi in:
- 1,25% (in precedenza pari all’1,00%) a carico del datore di lavoro;
- 0,50% (in precedenza pari allo 0,25%) a carico del lavoratore (compresi gli apprendisti).
BUONI PASTO
Secondo il Protocollo applicativo dell’art. 28 del CCNL, a partire dal 01/05/2025, il valore del buono pasto è innalzato a 7,00 Euro (in precedenza pari a 4,29 Euro).
GIORNI SEMIFESTIVI
È stato ribadito che, nelle eventuali giornate semifestive, fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12:00.
CONGEDO MATRIMONIALE
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere inoltrata con un preavviso di 15 giorni dal suo inizio.
Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere di fruire il congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di 6 mesi dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a 3 mesi prima dell’inizio del congedo. Per le aziende che occupano fino a 6 dipendenti è possibile stipulare 3 contratti di lavoro a termine.
PREAVVISO PER DIMISSIONI
In caso di dimissioni da parte del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:
- 15 giorni fino ad un anno di anzianità;
- 30 giorni oltre un anno di anzianità.