Green pass nei luoghi di lavoro

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 111, in vigore dal 1° settembre 2021, che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

L’art. 9-ter del decreto disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass) in ambito scolastico e universitario prevedendo che dal 1° settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.

Il mancato adeguamento alla suddetta disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario sarà considerato assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro dovrà essere sospeso senza retribuzione né altro compenso o emolumento.

In precedenza il Decreto Legge n. 105, entrato in vigore dal 6 agosto 2021, aveva già imposto il possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ad una serie di servizi (tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi alla cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi, strutture sanitarie e RSA, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici).

Successivamente è stato chiarito, con la pubblicazione di una FAQ del Governo, che solo i lavoratori muniti di certificazione verde Covid-19 possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per la consumazione al tavolo al chiuso.

La violazione delle norme comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro applicabile nei confronti sia del trasgressore che dell’esercente che non ha impedito l’accesso.

Infine, si ricorda che la certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (validità di 9 mesi),
  • lo stato di avvenuta guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento (validità di 6 mesi),
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo (validità di 48 ore).