Obbligo certificazione verde Covid-19

In data 21/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 127 che introduce l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

LAVORATORI – Dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e al personale delle amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Tale obbligo riguarda tutti i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori compresi), anche sulla base di contratti esterni.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

DATORI DI LAVORO – I datori di lavoro sono tenuti, entro il 15/10/2021, a:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

MODALITÀ DI VERIFICA – Le verifiche – le cui modalità sono indicate nel DPCM del 17/06/2021 – sono effettuate mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR-code), utilizzando l’applicazione Verifica C-19 che consente unicamente di conoscere la validità della certificazione verde e le generalità dell’intestatario (nome e cognome, data di nascita) senza rendere visibile le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione verde.

Il soggetto incaricato dell’accertamento dovrà essere nominato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica e tale attività di verifica delle certificazioni non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

ASSENZA INGIUSTIFICATA – Nel caso in cui i lavoratori risultino privi della certificazione verde COVID-19, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021.

SANZIONI – Le sanzioni amministrative sono stabilite:

  • in euro da 400 a 1.000 per i datori di lavoro in caso di violazione della verifica del rispetto delle prescrizioni o della mancata adozione delle misure organizzative,
  • in euro da 600 a 1.500 per i lavoratori in caso di mancato possesso o di mancata esibizione all’interno del luoghi di lavorodella certificazione verde COVID-19.