Decreto Rilancio: nuove misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia

Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) che dispone nuove misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito una prima sintesi delle novità di interesse per i datori di lavoro e per i lavoratori.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIG, FIS, CIG in deroga) – Le nove settimane di cassa integrazione per il periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020, stabilite nel Decreto Legge n. 18/2020, sono state incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano esaurito il precedente periodo di nove settimane. È riconosciuto un ulteriore periodo di quattro settimane per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020. I datori di lavoro del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo possono usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 01/09/2020. Siamo in attesa di una circolare INPS e del relativo adeguamento dei programmi INPS per l’effettiva attuazione di tale norma.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO – Il “Decreto Rilancio” ha prorogato sino alla data del 17/08/2020 sia il divieto di aprire procedure di licenziamento collettivo, sia il divieto di licenziare individualmente per motivi economici (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica è possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali. Per l’effettiva applicazione di tale norma, siamo in attesa di chiarimenti ministeriali.

LAVORATORI DOMESTICI – Ai lavoratori domestici, non conviventi, che abbiano in essere alla data del 23/02/2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. I lavoratori interessati dovranno presentare domanda all’INPS per il riconoscimento di tali indennità, in presenza dei requisiti richiesti.

CONGEDI PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI – A decorrere dal 05/03/2020 e fino al 31/07/2020 i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiore a 30 giorni (in precedenza 15 giorni) per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Pertanto, il congedo di 15 giorni, precedentemente istituito nel D.L. n. 18/2020, è stato elevato a 30 giorni complessivi da utilizzare entro il 31/07/2020.

BONUS BABY SITTER – In alternativa al congedo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un bonus baby sitting per un limite massimo di 1.200 euro. Pertanto, l’importo del bonus pari a 600 euro, precedentemente istituito nel D.L. n. 18/2020, è stato elevato a 1.200 euro.

PERMESSI L. 104/1992 – Sono stati incrementati di ulteriori 12 giorni i permessi mensili di cui alla Legge n. 104/1992 usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI – Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro (liberi professionisti titolari di partita IVA, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e Commercianti), è riconosciuta la medesima indennità anche per il mese di aprile. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA è riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020, in presenza di una riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

LAVORATORI STAGIONALI/INTERMITTENTI – È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese per i seguenti lavoratori, che non siano titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente:

  • lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi da quello del turismo che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020) che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/01/2020;
  • lavoratori autonomi privi di partite IVA iscritti alla Gestione separata che siano stati titolari di contratti occasionali nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020.

I lavoratori interessati dovranno presentare domanda all’INPS per il riconoscimento di tali indennità.

PROROGA DEI TERMINI DEI VERSAMENTI SOSPESI –  I versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.