Nuovi obblighi di informazione al lavoratore – Decreto Trasparenza

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), che introduce nuovi obblighi da inserire nel contratto di lavoro (lettera di assunzione) per i rapporti instaurati a partire dal 13/08/2022. Per i lavoratori assunti prima di tale data, i datori di lavoro dovranno fornire entro 60 giorni le nuove informazioni, previa richiesta scritta del lavoratore.
Il decreto, inoltre, prevede l’introduzione di prescrizioni minime relative alle condizioni applicabili ai rapporti di lavoro (periodo di prova, cumulo d’impieghi, diritto di precedenza e formazione obbligatoria).
Di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro/committenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) – Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti di lavoro subordinato,
  • contratti di somministrazione,
  • contratto di lavoro intermittente,
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.),
  • contratto di prestazione occasionale (c.d. ex-voucher),
  • ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca,
  • ai lavoratori domestici,
  • ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

INFORMAZIONI (art. 4) – Le informazioni che il datore di lavoro/committente è tenuto a comunicare al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sono le seguenti:
a) identità delle parti,
b) luogo di lavoro,
c) sede o domicilio del datore di lavoro,
d) inquadramento, livello e qualifica del lavoratore,
e) data di inizio del rapporto di lavoro,
f) tipologia del rapporto di lavoro,
g) identità delle imprese utilizzatrici se lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione,
h) durata del periodo di prova,
i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista,
l) durata delle ferie e di altri congedi retribuiti,
m) procedura, forma e termini di preavviso,
n) importo iniziale della retribuzione, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento,
o) programmazione dell’orario ordinario e eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno,
p) se non è previsto un orario normale di lavoro programmato: ammontare minimo di ore, fasce orarie di giorni, preavviso minimo,
q) contratto collettivo anche aziendale con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto,
r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Le informazioni possono essere fornite dal datore di lavoro in formato cartaceo o elettronico e devono essere rese accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare la prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

CONSEGNA DOCUMENTI (art. 4) – All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il datore di lavoro deve fornire le informazioni di cui sopra consegnando al lavoratore:
a) contratto individuale di lavoro o
b) copia della comunicazione di instaurazione (UNILAV).
Qualora tali documenti siano privi di talune informazioni, queste devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi dall’inizio della prestazione; alcune informazioni – quali, formazione, durata delle ferie, preavviso, contratto collettivo ed enti ed istituti – possono essere fornite al lavoratore entro ad un mese dall’inizio della prestazione.

MODIFICHE (art. 4) – Qualsiasi modifica, incidente sulle informazioni sul rapporto di lavoro (aumento livello, aumento/riduzione dell’orario di lavoro, trasformazione, proroghe, trasferimenti, ecc), deve essere comunicata al lavoratore per iscritto entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa.

DISTACCO ALL’ESTERO (art. 4) – Il datore di lavoro che distacca il lavoratore in uno Stato membro UE o in uno Stato extra UE, dovrà comunicare per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali, nonché le seguenti ed ulteriori informazioni: paese/i in cui viene svolta l’attività lavorativa, valuta della retribuzione, eventuali prestazioni ulteriori in denaro inerenti gli incarichi svolti, ove sia previsto il rimpatrio le disposizioni che lo disciplinano, le eventuali indennità specifiche e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono indicate le informazioni sul distacco.

TRASFERTE ALL’ESTERO (art. 4) – In caso di trasferte con durata superiore alle quattro settimane consecutive dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto e prima della partenza qualsiasi modifica degli elementi contrattuali nonché le seguenti ed ulteriori informazioni: paese/i in cui viene svolta l’attività lavorativa, valuta della retribuzione, eventuali prestazioni ulteriori in denaro inerenti gli incarichi svolti, ove sia previsto il rimpatrio le disposizioni che lo disciplinano.

PERIODO DI PROVA (art. 7) – Il legislatore, recependo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha previsto che nei contratti a tempo determinato il periodo di prova deve essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere.
Inoltre, è previsto che in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità, il periodo di prova sia prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza del lavoratore.

CUMULO DI IMPIEGHI (art. 8) – Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione concordata, né per tale motivo riservagli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro in uno dei seguenti casi:
a) qualora rechi pregiudizio per la salute e sicurezza,
b) per la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico,
c) qualora l’altra attività sia in conflitto di interessi.

PREVEDIBILITA’ MINIMA DEL LAVORO (art. 9) – Con riferimento ai rapporti di lavoro in cui l’organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il lavoro si svolga entro ore e giorni predeterminati,
b) il lavoratore sia informato sulla prestazione da eseguire con una ragionevole periodo di preavviso.
In carenza di una o di entrambe le condizioni, il lavoratore ha diritto di rifiutare la prestazione lavorativa, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare.
In caso di revoca di una prestazione programmata, se non comunicato al lavoratore con un ragionevole periodo di preavviso, a quest’ultimo spetterà la retribuzione pattuita o una somma a titolo di compensazione non inferiore al 50% della somma convenuta per la prestazione annullata.

DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 10) – Il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno sei mesi, anche non continuativi, può esercitare entro un anno dalla cessazione, nei confronti dell’ex datore di lavoro/committente, il diritto di richiedere per iscritto una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, a cui deve seguire entro un mese una risposta scritta motivata.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA (art. 11) – Il datore di lavoro è tenuto ad erogare ai lavoratori una formazione, gratuita, adeguata in relazione allo svolgimento dei propri compiti e, ove possibile, durante l’orario di lavoro. L’obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.

SANZIONI (art. 4) – In caso di omesso, ritardato, incompleto o inesatto adempimento degli obblighi informativi, è stata prevista una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni lavoratore.