Nuovo protocollo COVID-19 nei luoghi di lavoro

In data 30/06/2022 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il suddetto Protocollo ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19. Di seguito si illustrano le principali misure.

Obblighi di informazione

Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del COVID-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e l’accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

Le persone in tale condizione:

  • saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate,
  • non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
  • dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire, anche attraverso il medico compente (se presente), la massima collaborazione nel caso in cui l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Il Protocollo impone di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa); laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da tali locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Pulizia e sanificazione in azienda

In materia di pulizia e sanificazione delle aziende, viene confermato l’obbligo di sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente l’azienda e in particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.

Il Protocollo precisa inoltre che occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Inoltre, in tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Dispositivi di protezione individuali

Con riferimento all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, viene ribadita la sua importanza quale presidio per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il Protocollo prevede che il datore di lavoro assicuri la disponibilità di FFP2, in modo tale da consentire il suo utilizzo a tutti i lavoratori.

Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare riguardo ai soggetti fragili. Analoghe misure vanno adottate anche nel caso in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse deve comunicarlo immediatamente all’ufficio del personale, che dovrà procedere all’isolamento del lavoratore. La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2 (ove già non lo fosse).

Infortunio sul lavoro

Ricordiamo, infine, che l’art. 42, comma 1 del D.L. n. 34/2020 prevede che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.

Il fatto che il COVID-19 possa essere ritenuto di origine lavorativa rende ancora più importante per i datori di lavoro l’adozione di idonee misure di sicurezza atte ad evitare che la responsabilità di tale evento vada a ricadere sull’azienda.