Nuovi obblighi per opere oltre i 70mila per il riconoscimento dei bonus fiscali collegati a lavori edili

In data 20/05/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 51/2022 che ha convertito con modificazioni Il Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022). In fase di conversione, è stato introdotto l’obbligo, per i cantieri di importo superiore a 70.000 euro, di indicare sia nell’atto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi il contratto collettivo edile applicato dalla ditta esecutrice dei lavori edili.

Esempio: Ristrutturazione appartamento di un privato

– opere edili                                         € 50.000

– opere idrauliche                              € 20.000

 – rifacimento impianto elettrico      € 10.000

Totale                                                     € 80.000

In tal caso, l’obbligo di indicare il contratto collettivo edile in fatture e affidamenti scatta avendo superato l’importo totale di 70.000 euro; tuttavia, tale obbligo riguarderà solo le imprese che hanno svolto le opere edili mentre non riguarderà le imprese esecutrici di lavori non edili (ad esempio che realizzano un impianto), salvo che queste non siano imprese affidatarie principali e che si rivolgano ad un subappaltatore per opere murarie.

La verifica dell’assolvimento di tale obbligo è in capo al soggetto preposto per l’apposizione del visto di conformità.

Il non assolvimento di tale obbligo comporta la perdita dei requisiti necessari per poter accedere ai seguenti benefici fiscali:

superbonus 110% di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020;

bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119 ter D.L. n. 34/2020;

– credito di imposta del 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020;

– altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro facciate esistenti, installazione impianti fotovoltaici, installazione colonnine di ricarica di veicoli elettrici);

bonus facciate di cui all’art. 1 comma 219 L. n. 160/2019;

– detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all’art 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013;

bonus verde di cui all’art. 1 comma 12 della L. n. 205/2017.

Il D.L. n. 21/2022 acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili sopra indicati avviati successivamente a tale data.