Riforma degli ammortizzatori sociali: aumento dei contributi INPS

Con la circolare n. 76/2022 l’INPS ha fornito le nuove istruzioni per l’applicazione delle riforma degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione) prevista dalla Legge di Bilancio (Legge n. 234/2021). La riforma, in vigore da gennaio 2022,  ha ampliato la platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale includendovi anche le aziende con un solo dipendente.

Pertanto, dal 01/01/2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’INPS, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale. Dalla riforma sono esclusi i datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (aziende artigiane, studi professionali con più di 3 dipendenti, aziende di somministrazione).

Tale obbligo prevede degli aumenti dei contributi previdenziali a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, con aliquota ridotta per il 2022 e con aliquota piena dal 01/01/2023, come sotto specificato. L’adeguamento della contribuzione dovuta avverrà a decorrere dal mese di competenza luglio 2022, mentre la contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022 sarà regolata nei mesi di agosto e settembre 2022.

Aumento aliquota contributiva ordinaria per il 2022 (aziende terziario/commercio)

Dimensione Aumento aliquota dipendenteAumento aliquota datore di lavoro
1 – 5 0,05% (FIS)0,10% (FIS)
6 – 15 0,18% (FIS)0,37% (FIS)
> 150,23% (FIS) + 0,09% (CIGS)0,46% (FIS) + 0,18% (CIGS)
> 500,08% (FIS) + 0,09% (CIGS)0,16% (FIS) + 0,18% (CIGS)

Aumento aliquota contributiva ordinaria per il 2023 (aziende terziario/commercio)

Dimensione Aumento aliquota dipendenteAumento aliquota datore di lavoro
1 – 5 0,17% (FIS)0,33% (FIS)
6 – 15 0,27% (FIS)0,53% (FIS)
> 150,27% (FIS) + 0,30% (CIGS)0,53% (FIS) + 0,60% (CIGS)
> 500,27% (FIS) + 0,30% (CIGS)0,53% (FIS) + 0,60% (CIGS)