Proroga stato di emergenza

In data 24/12/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 221/2021 (c.d. Decreto Natale) che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31/03/2022.

Il decreto ha, inoltre, introdotto alcune misure di contenimento del contagio da COVID-19 che di seguito si riepilogano.

DURATA DEL GREEN PASS (art. 3) – Dal 01/02/2022 il decreto ha ridotto da nove a sei mesi la durata della validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di:

  • avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo,
  • avvenuta guarigione da SARS-CoV-2, la cui positività è stata accertata oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA (art. 4) – Fino al 31/01/2022 è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi all’aperto anche in zona bianca.

Inoltre, fino al 31/03/2022 è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2:

  • in occasione di spettacoli che si svolgono al chiuso e all’aperto nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, nelle sale cinematografiche;
  • in occasione di eventi e di competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto,
  • nei mezzi di trasporto.

GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO (art. 8) – È stato prorogato fino al 31/03/2022 l’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro rilasciata a seguito di:

  • avvenuta vaccinazione,
  • avvenuta guarigione da SARS-CoV-2,
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.

SMART WORKING (art. 16) – Fino al 31/03/2022 è possibile prorogare lo smart working con la modalità semplificata senza accordo tra le parti.

CONGEDO PARENTALE (art. 17) – Fino al 31/03/2022 i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, possono usufruire di un congedo straordinario retribuito al 50% per il periodo corrispondente alla durata:

  • della quarantena del figlio o
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio.

In caso di età compresa tra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.