Raddoppio della soglia di esenzione del fringe benefit anche per il 2021

Tra le novità apportate in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), si segnala l’inserimento del nuovo art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 dell’importo esente dei beni ceduti e dei servizi offerti dall’azienda ai lavoratori dipendenti (c.d. fringe benefits).

A titolo esemplificativo, rientrano tra i beni e i servizi di cui sopra ( comma 3, art. 51 del TUIR):

  • i buoni acquisto e i buoni carburante;
  • i generi in natura prodotti dall’azienda;
  • l’auto concessa in uso promiscuo;
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
  • i prestiti aziendali;
  • le polizze assicurative extra professionali;
  • i pacchi natalizi.

L’importo massimo di euro 516,46 si riferisce all’insieme dei beni e servizi concessi al lavoratore a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui la somma dei fringe benefits superi il limite di 516,46 euro, questi devono essere interamente tassati (ad esempio, se nel 2021 al dipendente vengono erogati euro 500,00 a titolo di buoni acquisto/carburanti e viene consegnato un pacco natalizio di euro 100,00, entrambi i beni saranno soggetti a tassazione).