Vietato pagare in contanti dipendenti e collaboratori

La Legge di bilancio 2018 ha disposto che dal 01/07/2018 i datori di lavoro e committenti devono corrispondere ai lavoratori e ai collaboratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, con i seguenti mezzi:

  • bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c  di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (per delegato si intende: coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

Pertanto, dal 01/07/2018 I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione e i compensi, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e collaboratori, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato.

L’Istituto Nazionale del Lavoro, con Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, ha precisato che gli anticipi di cassa effettuati per  spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) possono essere corrisposti in contanti.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Le predette disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro:

  • instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 e Legge n. 339/1958;
  • domestico (quali colf e badanti) o comunque rientrante nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.