Congedo di paternità

L’INPS, con messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, ha ricordato le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 in tema di congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.

 

Dal 01/01/2018 il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi  dalla nascita/adozione/affidamento  del figlio ha diritto ad un congedo obbligatorio di 4 giorni, anche non continuativi. L’indennità è a carico dell’INPS e l’importo è pari al 100 per cento della retribuzione.

 

Inoltre il padre lavoratore ha la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Il padre che vuole fruire del congedo deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno 15 giorni di anticipo. Se la richiesta è fatta per la fruizione del congedo facoltativo, è necessario allegare la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità.

 

L’INPS ha precisato che gli eventi avvenuti nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018, continuano ad applicarsi le vecchie regole e cioè solo 2 giorni di congedo obbligatorio.