Decreto Ristori

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) che ha introdotto nuove misure, in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE (art. 12) – I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere una proroga della cassa integrazione per una durata massima di sei settimane, da utilizzare entro il 31/01/2021. Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali il precedente periodo di cassa integrazione sia stato già interamente autorizzato.

È, in ogni caso, dovuto il contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che è pari a:

  • 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%,
  • 18% se non vi è stata riduzione del fatturato.

Tale contributo non è dovuto da:

  1. i datori di lavoro che hanno subito perdite del fatturato pari o superiori al 20%,
  2. i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (tra cui palestre, piscine, centri termali, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.).

Le domande di accesso al trattamento di cassa integrazione dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (ad esempio la domanda di cassa integrazione iniziata il 16/11/2020 dovrà essere presentata entro il 31/12/2020).

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 12 co. 9 e ss.) – Fino al 31/01/2021, resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; tale preclusione però non si applica nelle ipotesi di:

  • licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • licenziamento conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
  • accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ESONERO CONTRIBUTIVO (art. 1 co. 14) – Alle aziende che non richiedono il trattamento di cassa integrazione introdotto dal Decreto Ristori, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro settimane fruibili entro il 31/01/2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione già fruite a giugno. Dovranno essere emanate dall’INPS le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero.

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI (art. 13) – Le aziende interessate, che svolgono le attività indicate nell’Allegato 1, potranno sospendere i versamenti dei contributi INPS e INAIL relativi al mese di novembre (in scadenza il 16/12/2020).

I pagamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

LAVORO AGILE E CONGEDO PER FIGLI UNDER 14/16 (art. 22) – L’art. 21 bis del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, è stato parzialmente modificato dal Decreto Ristori che ha previsto lo svolgimento del lavoro agile sia in caso di quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni (anziché di 14 anni), disposta dall’ASL a seguito di un contatto (con un soggetto positivo) sia in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In alternativa, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori potrà fruire di un congedo straordinario retribuito al 50% nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di 14 anni o nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni. In caso di età compresa tra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.