Decreto Sostegno

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella serata del 22/03/2021, il D.L. n. 41, c.d. “Decreto Sostegno”. Di seguito le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE (art. 8 co. 1 e ss.) – I datori di lavoro – che utilizzano lo strumento della Cassa Integrazione ordinaria (CIGO) – in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23/03/2021, domanda di concessione del trattamento integrativo per una durata di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1/04/2021 e il 30/06/2021.

I datori di lavoro – che utilizzano lo strumento della Cassa Integrazione in deroga o dell’Assegno Ordinario (CIG in deroga o FIS) – in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23/03/2021, domanda di concessione del trattamento integrativo per una durata di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1/04/2021 e il 31/12/2021.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso al trattamento di Cassa Integrazione dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (ad esempio: la domanda dovrà essere presentata entro il 31/05/2021 nel caso in cui la sospensione abbia come decorrenza il 1/04/2021).

I trattamenti potranno essere concessi sia con la modalità del pagamento diretto sia con la modalità dell’anticipo da parte dell’impresa con successivo conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 8 co. 9 e ss.) – Fino al 30/06/2021 resta preclusa al datore di lavoro che utilizza lo strumento della Cassa Integrazione ordinaria (CIGO) la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; mentre tale preclusione è estesa al 31/10/2021 nei confronti del datore di lavoro che utilizza lo strumento della Cassa Integrazione in deroga e dell’Assegno ordinario (CIG in deroga e FIS). 

Tale preclusione non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

PROROGHE ADEMPIMENTI FISCALI (art. 5 co. 19) – In materia di adempimenti fiscali, il termine del 16/03/2021 per l’invio e la consegna delle Certificazioni Uniche è stato prorogato al 31/03/2021.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 17) – È stata prorogata al 31/12/2021 la possibilità per i datori di lavoro di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in assenza delle causali, per un periodo massimo di (ulteriori) 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23/03/2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

SMART WORKING (art. 15) – È stata prorogata al 30/06/2021 la possibilità per i lavoratori con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere la loro attività in modalità agile. In ogni caso, è sempre possibile attivare la modalità di lavoro agile senza necessità di accordo individuale tra le parti fino al 30/04/2021 ai sensi del D.L. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe).