Green pass: novità dal 01/04/2022

Padova, 25 marzo 2022

Oggetto: Green pass: novità dal 01/04/2022

In data 24/03/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (c.d. Decreto Covid) di cui si riportano le principali novità.

LUOGHI DI LAVORO (art. 8) – Fino al 30/04/2022 tutti i lavoratori, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno esibire il green pass base (rilasciato a seguito di tampone con esito negativo), compresi gli over 50 ai quali non sarà più chiesto il green pass rafforzato (rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).

Fino al 15/06/2022 l’obbligo vaccinale rimane in vigore per il personale scolastico, per il personale della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico e il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Fino al 31/12/2022 rimane in vigore l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza negli ospedali.

LAVORO AGILE (art. 10) – E’ stata prorogata fino al 30/06/2022 la possibilità di ricorrere allo smart working con il regime semplificato, nel settore privato, cioè senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili è stato prorogato fino al 30/06/2022.

AUTOSORVEGLIANZA (art. 4) – Dal 01/04/2022 il regime dell’autosorveglianza – che consiste nell’obbligo di utilizzo di FFP2 per dieci giorni ed effettuazione del tampone solo in caso di comparsa di sintomi – si applicherà a tutti i soggetti che hanno avuto contatto stretto con un soggetto positivo al SARS-CoV-2 senza distinzione tra soggetti vaccinati, guariti e non vaccinati.

Il regime dell’isolamento si applicherà solo ai soggetti che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 con provvedimento dell’autorità sanitaria.

SCUOLA (art. 9) – Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.               
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.     
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.