Come noto, il primo giorno dell’evento di malattia coincide, in via ordinaria, con la data di rilascio del certificato medico, ossia il giorno in cui viene effettuata la visita.
A tale regola era ammessa, quale eccezione, la possibilità di riconoscere l’indennità di malattia anche per il giorno precedente alla redazione del certificato, esclusivamente in caso di visita domiciliare. Per l’applicazione di tale deroga dovevano sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la visita doveva essere certificata espressamente come “domiciliare”;
- il medico doveva valorizzare il campo “Dichiara di essere ammalato dal”, indicando la data del giorno precedente;
- il giorno precedente doveva essere un giorno feriale.
Con la circolare n. 92/2026, l’INPS, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto che, a decorrere dal 04/09/2026, data di pubblicazione della circolare, l’indennità di malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche in caso di visita ambulatoriale.
Pertanto, dal 04/09/2026, il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia a decorrere dal giorno precedente alla data del rilascio del certificato medico, sia in caso di visita domiciliare sia in caso di visita ambulatoriale, è possibile qualora:
- il medico valorizzi il campo “Dichiara di essere ammalato dal”, indicando il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato;
- il giorno precedente non sia festivo o non cada di sabato o di domenica.
