Lavoro autonomo occasionale – obbligo comunicazione preventiva

Con l’esplicita finalità di contrastare forme elusive nell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale, cioè i rapporti riconducibili al genus del lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c. con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, la legge di conversione del D.L n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.

In caso di violazione di tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Con nota n. 29/2022 pubblicata ieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo:

  • per le collaborazioni occasionali in essere e per le collaborazioni occasionali iniziate dal 21/12/2021 e già concluse, la comunicazione deve essere trasmessaentro il 18/01/2022;
  • per quelle decorrenti da oggi, la comunicazione deve essere trasmessa prima dell’avvio dell’attività.

Nell’attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una mail all’Ispettorato territoriale competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione (ad esempio se la prestazione si svolge a Padova dovrà essere trasmessa la comunicazione all’indirizzo ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it) contenente i seguenti dati:

  • dati del committente;
  • dati del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • data di inizio;
  • presumibile durata;
  • sintetica descrizione dell’attività.