Novità 2019

Di seguito si segnalano le principali disposizioni normative, di interesse per i datori di lavoro, emanate dal legislatore nel corso del periodo compreso tra dicembre 2018 e gennaio 2019.

 

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO IRREGOLARE

Nell’ambito di un significativo inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la Legge di Bilancio ha previsto il potenziamento del personale incaricato ai controlli e la maggiorazione degli importi sanzionatori in materia:
– di “lavoro in nero”;
– di somministrazione irregolare di lavoro;
– di inosservanza di norme in materia di distacco;
– di appalti non genuini;
– di inosservanza sui precetti dell’orario di lavoro, sulle ferie annuali e sul riposo giornaliero;
– di violazione delle disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito una tabella illustrativa:

TIPOLOGIA DI ILLECITO NORMA VIOLATA MISURA BASE

RECIDIVA

(nei 3 anni precedenti)

Lavoro in nero D.L 12/2002

Art. 3

Da 1.800,00 a 10.800,00 per ogni lavoratore, fino a 30 giorni Da 2.100,00 a 12.600,00 per ogni lavoratore, fino a 30 giorni
Da 3.600,00 a 21.600,00 per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni Da 4.200,00 a 25.200,00 per ogni lavoratore, da 31 a 60 giorni
Da 7.200,00 a 43.200,00 per ogni lavoratore, oltre i 60 giorni Da 8.400,00 a 50.400,00 per ogni lavoratore, oltre i 60 giorni
Esercizio abusivo di attività di somministrazione D.Lgs. 276/2003

Art. 18

60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di utilizzo. Non inferiore a 6.000 e non superiore a 60.000 – Anche a carico dell’utilizzatore 70 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di utilizzo. Non inferiore a 7.000 e non superiore a 70.000 – Anche a carico dell’utilizzatore
Mancata comunicazione al Ministero del Lavoro del distacco del lavoratore in Italia D. Lgs 136/2016

Art. 10, co. 1

Da 180,00 a 600,00 per ogni lavoratore Da 210,00 a 700,00 per ogni lavoratore
Circolazione in assenza della documentazione prevista D. Lgs 136/2016

Art. 10 co. 1 bis, ter e quater

Da 1.200,00 a 12.000,00 Da 1.400,00 a 14.000,00
Mancata conservazione della documentazione concernente il distacco D. Lgs. 136/2016

Art. 10, co. 3 lettera a)

Da 600,00 a 3.600,00 per ogni lavoratore Da 700,00 a 4.200,0 per ogni lavoratore

 

DISPOSIZIONE IN TEMA DI REVISIONE TARIFFE INAIL

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, con effetto dal 01/01/2019 al 31/12/2021, una riduzione dei premi INAIL.

Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, è stato differito il termine per l’Autoliquidazione 2018/2019, e precisamente:

  • dal 31/12/2018 al 31/03/2019 il termine entro cui l’INAIL rende disponibili ai datori di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (c.d. basi di calcolo);
  • dal 16/02/2019 al 16/05/2019 il termine per il versamento tramite F24 del premio INAIL;
  • dal 28/02/2018 al 16/05/2019 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze della 1° e della 2° rata vengono unificate. Di conseguenza, i nuovi termini di versamento, per l’anno 2019, sono:

  • 16/05/2019 pagamento della 1° e 2° rata;
  • 20/08/2019 pagamento della 3° rata;
  • 18/11/2019 pagamento della 4° rata.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET: prorogato per l’anno 2019

L’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL) ha disposto la proroga per l’anno 2019 (nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate) delle assunzioni dell’“Incentivo Occupazione NEET”.

L’incentivo consiste in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi (per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua) per  tutti i datori di lavoro (escluso i datori di lavoro domestici) che assumono, o a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni c.d. NEET (Not Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi o lavorativo, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 1304/13.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE

I datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestici) che, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part time):

  • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2019 con votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30esimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2019 e prima del compimento del 34esimo anno di età, in Università statali e non statali legalmente riconosciute;

possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.000,00 euro per ogni assunzione effettuata (proporzionalmente ridotto per i contratti part time).

L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel periodo tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019.

L’esonero non spetta ai datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti all’assunzione abbiano effettuato licenziamenti nell’unità produttiva in cui intende assumere le “giovani eccellenze”.

 

TUTELA A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ

Viene riconosciuta alla lavoratrice la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al 5° mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (2 mesi prima la data del parto e 3 mesi dopo oppure, usufruendo della flessibilità, 1 mese prima e 4 dopo).

L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizi alla propria salute e a quella del nascituro.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Nell’ottica di una migliore conciliazione di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente, è aumentato per l’anno 2019 a 5 giorni.

Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

BUONO ASILO NIDO (non sono previsti limiti reddituali)

È stato aggiornato l’importo del buono previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 l’importo del “bonus nido” è elevato a 1.500,00 euro su base annua.

Si ricorda che il “bonus nido” è corrisposto dall’INPS nel limite delle risorse stanziate al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione e al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

 

PROROGA BONUS BEBÈ

Al fine di incentivare la natalità, è stato stabilito che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebè”) è erogato dall’INPS anche per ogni figlio nato o adottato nel periodo tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019. L’assegno ammonta a:

  • 960,00 euro annui qualora il reddito ai fini ISEE sia compreso tra 7.000,00 e 25.000,00 euro annui,
  • 920,00 euro annui qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui.

In caso di figlio successivo al primo nato o adottato tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019, l’assegno ammonta a:

  • 1.152,00 euro annui qualora il reddito ai fini ISEE sia compreso tra 7.000,00 e 25.000,00 euro annui;
  • 2.304,00 euro annui qualora il reddito ai fine ISEE non superi i 7.000,00 euro annui.

 

DAL 1° GENNAIO 2019 NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO (SOLO UNDER 25)

Dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito complessivo per esser considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni è pari a 4.000,00 euro (percepiti in via presuntiva nel 2019). Per i figli di età pari o superiore ai 25 anni resta fermo il limite di 2.840,51 euro (percepiti in via presuntiva nel 2019).