Decreto Agosto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 104, in vigore dal 15/08/2020, c.d “Decreto di Agosto” che ha introdotto delle novità in materia di lavoro, che di seguito riepiloghiamo.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 1) – I datori di lavoro possono presentare domanda per poter accedere a 18 settimane di Cassa Integrazione Covid-19 dal 13/07/2020 al 31/12/2020. Le prime 9 settimane sono concesse a titolo gratuito, le seconde 9 settimane sono soggette ad un contributo addizionale (9% o 18%) deteminato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Le domande di accesso al trattamento di Cassa Integrazione dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (ad esempio: la domanda dovrà essere presentata entro il 30/09/2020 nel caso in cui la sospensione abbia come decorrenza il 01/08/2020).

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 3) – Ai datori di lavoro che non richiedono nuovi trattamenti di CIG, ma che hanno li hanno già fruiti nei mesi di maggio e giugno, è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali fino a 4 mesi entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. Questo esonero è subordinato all’autorizzazione della commissione europea.

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6) – Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua, riparamentrato e applicato su base mensile (l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre). L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (art. 7) – L’esonero di cui all’art. 6 è riconosciuto sino ad un massimo di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questo esonero è subordinato all’autorizzazione della commissione europea.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 8) – I contratti a termine possono essere prorogati e rinnovati senza causali, per una sola volta e per un periodo massimo di (ulteriori) 12 mesi, purché l’atto sia sottoscritto entro il 31/12/2020. Rimane fermo il limite massimo complessivo di 24 mesi.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 14) – E’ stato prorogato il divieto di licenziamento per il periodo massimo di fruizione della CIG; pertanto, è vietato licenziare finchè l’impresa non ha esaurito tutte le 18 settimane di CIG previste dal Decreto di Agosto.
Il divieto non si applica:
nelle ipotesi di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.