Novità 2020

Si fornisce di seguito una sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e del Decreto Fiscale (DL n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019).

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE SUI DIPENDENTI (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c. 7)

Al fine di ridurre il carico fiscale, è stato costituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi.

BONUS ASSUNZIONE UNDER 35 ANNI (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c.107)

È stata prorogata fino al 31/12/2020 l’agevolazione prevista per i giovani under 35 anni, introdotta dalla L. 205/2017. L’agevolazione consiste nell’esonero del 50% dei contributi previdenziali, nel limite di 3.000 euro annui e per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro.

ASSEGNO DI NATALITA’ – BONUS BEBE’ (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c. 340/341)

Dal 01/01/2020 l’importo dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è determinato in modalità decrescente sulla base della situazione economica del nucleo familiare:

  • 1.920 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 7.000 euro;
  • 1.440 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 7.001 e 40.000 euro;
  • 960 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE superiore a 40.000 euro

Resta valida la disposizione che prevede l’aumento del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di un secondo figlio nato o adottato nello stesso anno di vigenza del bonus ovvero in presenza di un parto gemellare.

La domanda per ricevere l’assegno di natalità deve essere inviata telematicamente all’INPS dal genitore, anche affidatario, entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento temporaneo, corredata dal modello “SR163”.

CONGEDO DI PATERNITA’ (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c.342)

Nell’ottica di una migliore conciliazione di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (nato nel 2020), a favore del padre lavoratore dipendente, è aumentato per l’anno 2020 da 5 a 7 giorni.

Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

BUONO ASILO NIDO (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c. 343/344)

La Legge di Bilancio ha reso strutturale ed ha previsto un incremento del contributo concesso alle famiglie a fronte delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

A decorrere dal 01/01/2020, il valore del buono ammonta a:

  • 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 40.000 euro.

Il “bonus nido” è corrisposto direttamente dall’INPS al genitore richiedente (con domanda da inviare esclusivamente in via telematica) per ciascun figlio avente diritto, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione ed al pagamento della retta.

FRINGE BENIFIT VEICOLI AZIENDALI AD USO PROMISCUO (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c. 632/633)

La tassazione del fringe benefit è confermata nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori con contratti stipulati entro il 30/06/2020.

La tassazione subirà delle modifiche in aumento per i contratti stipulati dal 01/07/2020 relativi a veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 160 grammi per chilometro.

BUONI PASTO: DAL 01/01/2020 MODIFICATE LE SOGLIE DI ESENZIONE (Legge di Bilancio 2020 art. 1, c. 677)

Dal 01/01/2020 non concorrono, alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, i buoni pasto in forma cartacea di valore pari a 4,00 euro (in precedenza era esente il buono pasto cartaceo di valore pari a 5,29 euro) mentre per i buoni pasto in formato elettronico il limite di esenzione sale a 8,00 euro (in precedenza era esente il buono pasto elettronico di valore pari a 7,00 euro).

MODELLO F24 CON CREDITI (Decreto Fiscale 2020 art. 3)

Al fine di contrastare le indebite compensazioni, è stata resa obbligatoria la prestazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCO ON-LINE) dei Modelli F24 qualora siano presenti crediti “maturati in qualità di sostituto di imposta” (tra i quali il c.d. bonus Renzi e i crediti da 730).

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI (Decreto Fiscale 2020 art. 4, c. 1/2)

Il Decreto Fiscale ha profondamente modificato gli obblighi relativi ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Dal 01/01/2020 le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, utilizzando distinte deleghe (Mod. F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Tale obbligo deve essere applicato nel caso di contratti di appalto, subappalto o affidamento di importo superiore ad euro 200.000, caratterizzati:

  • da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibile in qualunque forma.

Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici in possesso di una certificazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate (una sorta di DURC fiscale) se in possesso dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della  riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE (Decreto Fiscale 2020 art. 18)

Il Decreto Fiscale 2020 prevede nuovi limiti all’uso del contante. Il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione vigente, sarà ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 01/07/2020 e a 1.000 euro a decorrere dal 01/01/2022.

Ricordiamo che dal 01/07/2018 i datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione e i compensi, o loro anticipi, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e collaboratori, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato. La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.