Novità per il 2026

Di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro introdotte da:

  • la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026) e
  • la Legge n. 106/2025.

ALIQUOTE IRPEF (art. 1 co. 3 e 4 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026, modificando l’art. 11 co. 1 lettera b) del TUIR, ha ridotto la seconda aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da 28.000 euro a 50.000 euro che passa dal 35% al 33%.

Pertanto, con decorrenza dal 01/01/2026, l’IRPEF si articola su tre aliquote progressive:

–   23% fino a 28.000 euro

–   33% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,

–   43% oltre 50.000 euro.

TASSAZIONE AL 5% PER INCREMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAI RINNOVI DEI CONTRATTI COLLETTIVI (art. 1 co. 7 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l’assoggettamento degli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 01/01/2024 al 31/12/2026 ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. Tale previsione spetta solo ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente non superiore ai 33.000 euro nel 2025.  

PREMI DI RISULTATO DETASSATI AL 1% (art. 1 co. 9 L. 199/2025) – Ai premi di risultato erogati nel corso del 2026 e 2027, è applicata l’imposta sostitutiva, entro il limite dell’importo complessivo di 5.000 euro, pari all’1%.

Si ricorda che la tassazione agevolata è consentita in presenza:

  • di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (indici misurabili e verificabili);
  • di accordi territoriali o aziendali (accordo sindacale con RSA/RSU o, in assenza, con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative);
  • del deposito telematico dell’accordo sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2015.

Di seguito, una tabella riepilogativa.

Requisiti Per gli anni 2026 e 2027
Soggetti destinatari Lavoratori del settore privato
Limiti soggettivi Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 80.000 euro
Importo massimo 5.000 euro
Aliquota imposta sostitutiva 1%

TASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVI (art. 1 co. 10 e ss. L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 introduce, poi, per il 2026 un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazione e indennità per lavoro notturno (ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL), lavoro festivo e prestato nei giorni di riposo settimanale (ai sensi dei CCNL) e lavoro a turni (ai sensi dei CCNL) entro il limite annuo di 1.500 euro di imponibile, a favore dei dipendenti privati con reddito non superiore ai 40.000 euro nel 2025, con esclusione dei lavoratori del settore turistico-alberghiero, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

BUONI PASTO ELETTRONICI (art. 1 co. 14 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha incrementato da 8,00 euro a 10,00 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dai datori di lavoro.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE NEL SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE (art. 1 co. 18 e ss. L. 199/2025)–Per il periodo dal 01/01/2026 al 30/09/2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell’interessato, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari, nel periodo d’imposta 2025, di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000. Per effetto di tale erogazione il sostituto di imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.   

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (art. 1 co. 153 L. 199/2025) – Con  l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile e favorire pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate nella ZES (Zona Economica Speciale che include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, e dal 2025 anche Marche e Umbria), la Legge di Bilancio 2026 ha stanziato per gli anni 2026, 2027 e 2028 rispettivamente 154, 400 e 271 milioni di euro per il riconoscimento di un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi per l’assunzione dal 01/01/2026 al 31/12/2026 a tempo indeterminato o per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. È rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – l’emanazione di un decreto dove saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie per accedere a tale esonero parziale.

TFR FONDO TESORERIA (art. 1 co. 203 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un’estensione della platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Dal 01/01/2026 l’obbligo è esteso ai datori di lavoro che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, abbiano raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, pur essendone inizialmente esclusi.

Per gli anni 2026 e 2027, è prevista una disciplina transitoria, in base alla quale la soglia dimensionale media annua richiesta non deve essere inferiore ai 60 dipendenti.

La norma stabilisce, inoltre, che a partire dal 01/01/2032, rientrano definitivamente tra i soggetti obbligati al versamento delle quote del TFR maturate al Fondo Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che, nell’anno di avvio dell’attività o negli anni successivi, raggiungano la soglia dimensionale di 40 dipendenti.

Dal 2026 al 2027 Con media dipendenti dell’anno precedente di 60 lavoratori
Dal 2028 al 2032 Con media dipendenti dell’anno precedente di 50 lavoratori
Dal 2032 Con media dipendenti dell’anno precedente di 40 lavoratori

ADESIONE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 1 co. 204 e ss. L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, con decorrenza dal 01/07/2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni dalla data di assunzione.

L’adesione automatica si applica a tutti i neoassunti ed è indirizzata alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche di livello territoriale o aziendale. Qualora siano previste più forme pensionistiche complementari, l’adesione avviene a favore della forma alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

NASPI ANTICIPATA – INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ (art. 1 co. 173 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio modifica i termini di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che il beneficiario può richiedere come incentivo all’autoimprenditorialità. Infatti, il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora percepito, quale incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. La Legge di Bilancio prevede che, dal 2026, la prestazione sarà erogata in due tranche: la prima nella misura del 70% e la seconda nella misura del 30% corrisposta al termine della durata della prestazione nel caso in cui detto termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività imprenditoriale o non oltre i sei mesi se il termine del trattamento è successivo.

BONUS MAMME (art. 1 co. 207 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1 co. 219 della L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), ha previsto per l’anno 2026 l’erogazione da parte dell’INPS di una somma pari a 60,00 euro mensili (non imponibile ai fini fiscali e contributivi) a favore della lavoratrice madre titolare di un reddito da lavoro dipendente e autonomo non superiore a 40.000 euro ai fini fiscali.

Tale somma è riconosciuta per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo:

  1. alle lavoratrici madri con due figli fino al mese di compimento del decimo anno da parte del secondo figlio che siano: – dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico); – autonome iscritte alle Casse di previdenza professionali o iscritte alla Gestione Separata.
  2. alle lavoratrici madri con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo che siano: – dipendenti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico); – autonome iscritte alle Casse di previdenza professionali o iscritte alla Gestione Separata.

Alle lavoratrici madri con tre figli o più figli (fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo) non è riconosciuto il Nuovo Bonus Mamme nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto continuerà ad applicarsi, direttamente dal datore di lavoro nel cedolino e fino al 31/12/2026, l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Tale Bonus è riconosciuto dall’INPS, su domanda dell’interessata, e sarà corrisposto nei tempi e nelle modalità stabiliti dallo stesso Istituto con apposita comunicazione.

ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSUNZIONI DI MADRI DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI (art. 1 co. 210 e ss. L. 199/2025) – Ai datori di lavoro privati che, dal 01/01/2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi (con esclusione dei rapporti di lavoro domestici e ai rapporti di apprendistato) è riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, nel limite di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi INAIL.

La durata dell’esonero dipende dal contratto stipulato e sarà pari a:

  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato,
    • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato,
    • 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

ESONERO TOTALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER TRASFORMAZIONE A PART TIME DI GENITORI DI ALMENO TRE FIGLI (art. 1 co. 214 e ss. L. 199/2025) – Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione di almeno il 40% dell’orario di lavoro.

Ai datori di lavoro che consentono la trasformazione a tempo parziale, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla trasformazione del contratto l’esonero totale dei contributi a loro carico entro un limite massimo di 3.000 euro su base annua.

CONGEDO PARENTALE (art. 1 co. 219 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali innalzando il limite di età dei figli per usufruire di tale congedo da 12 a 14 anni.

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO (art. 1 co. 220 L. 199/2025) – La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito un incremento dei giorni di permesso per malattia di ciascun figlio da 5 a 10 giorni per i bambini di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni.   

PERMESSI ORARI ANNUALI PER MALATTIE ONCOLOGICHE (art. 2 L. 106/2025) – La Legge n. 106 del 2025 ha introdotto dal 01/01/2026 il diritto ad un monte ore aggiuntivo di 10 ore annue di permesso retribuito per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, anche per i figli minorenni, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% per visite mediche.

Il lavoratore che intende fruire di tali permessi deve avanzare la richiesta di permesso direttamente al proprio datore di lavoro. Contestualmente, è tenuto a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge ovvero il verbale di invalidità e la prescrizione medica necessaria per la visita o la cura. Successivamente, alla fruizione del permesso, dovrà produrre al datore di lavoro l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui ha effettuato la prestazione.